Con la conversione in legge del D.L. Rilancio sono state approvate le misure che aprono la strada ai rimborsi in tema di concerti, eventi e anche viaggi.

Come vi avevamo anticipato, era stato presentato un emendamento per la modifica del Cura Italia che prevedeva la sola emissione del voucher in caso di rinvio/annullamento degli spettacoli di musica dal vivo. Una vicenda che aveva fatto incazzare un po’ tutti e che aveva, appunto, portato alla presentazione della citata proposta di modifica.

Ebbene, ci siamo: emendamento accolto e D.L. convertito in legge.

Più precisamente: i consumatori potranno chiedere il rimborso del biglietto se l’evento è cancellato del tutto o se rinviato a data successiva ai 18 mesi di validità del voucher. Tutto tace, invece, rispetto alla situazione (più che possibile) di chi ha già chiesto il voucher e che ora si troverebbe nella possibilità di ottenere il rimborso.

La soddisfazione è però strozzata in gola perché nel caso di rinvio del concerto entro i 18 mesi, è facoltà dell’organizzatore decidere se rimborsare quanto versato oppure se dare un voucher. Inoltre, come stabilito dal comma 3 del medesimo nuovo art. 88, la nuova disposizione si applica solo agli eventi che si sarebbero dovuti svolgere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del 23 febbraio e nelle zone da esse interessate nonché, comunque, per i soggetti che nello stesso periodo erano stati messi in quarantena fiduciaria; per quelli residenti nelle zone rosse e per quelli che avevano contratto il Covid-19.

La richiesta va presentata entro 30 giorni dal giorno di entrata in vigore della Legge e quindi entro il 19 agosto e può essere inviata sia all’organizzatore, sia al rivenditore del tagliando.

Qui il testo del nuovo art. 88, comma 2, D.L. 18/20. (Se vuoi leggerlo tutto puoi andare sul sito della Gazzetta Ufficiale):

I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L​’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati.